Da tempo la Corte di Cassazione ha dichiarato guerra alla cattiva abitudine di tramutare l’assegno di mantenimento in una rendita di carattere parassitario a carico del coniuge economicamente più forte.
E così, in più occasioni, la Corte ha ribadito che il diritto al mantenimento sussiste solo nel caso in cui chi lo invochi abbia una reale esigenza di sostegno, in assenza di capacità di lavoro o comunque in mancanza di concrete opportunità lavorative.
Coerentemente, la Corte ha ritenuto che chi disponga di capacità di lavoro deve accettare gli impieghi che gli vengono concretamente offerti, senza restare in inerte attesa della occupazione che corrisponda esattamente alla propria formazione o alle proprie personali aspirazioni.
I Massimi Giudici hanno precisato che la ricerca di un impiego deve avvenire “in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni”. Insomma, “indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” è un comportamento colpevole che non può giustificare l’obbligo per il coniuge economicamente più forte di contribuire al mantenimento dell’altro coniuge o del figlio maggiorenne che resti inerte (tra le altre, Cass. Civ., sentenza n. 27904/2021).
Avv. Giovanni Antonio Lampis
Il presente documento è stato elaborato sulla base della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’argomento.
Non dimenticare che nell’applicazione pratica del diritto di famiglia la regola di giudizio e le prassi interpretative hanno valore materiale prevalente sul dato normativo, che deve essere declinato ogni volta in base agli elementi che caratterizzano il fatto concreto.
Per una migliore e più dettagliata trattazione dell’argomento, puoi chiedere un consulto con i nostri esperti.
PER UNA CONSULENZA SPECIFICA SUL TUO CASO CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.